Il 2021 (insieme al 2020) è stato un anno molto difficile per tanti lavoratori e tante famiglie a causa dell’epidemia di Coronavirus. In tanti hanno perso il lavoro o hanno dovuto chiudere le proprie attività.
Onorare i pagamenti
Per questo motivo, fra i provvedimenti pensati per sostenere tutte queste persone in difficoltà, si è pensato a qualcosa che potesse aiutare tutti coloro che hanno richiesto dei finanziamenti personali e che non hanno la possibilità di onorare i pagamenti delle rate per la restituzione degli importi richiesti. Nel caso di difficoltà si può tentare di richiedere il consolidamento dei prestiti per avere magari un’ unica rata più bassa.
La normativa in materia prevede la possibilità di sospendere un prestito per 12 mesi, bloccando il pagamento della quota capitale. La procedura è valida solo per i finanziamenti di durata superiore ai 24 mesi o per i mutui stipulati per il pagamento di un’abitazione principale e garantiti da ipoteca.
Per richiedere la sospensione è necessario che il finanziamento in corso presenti alcune caratteristiche:
- ritardi di pagamento delle rate non superiori ai 3 mesi
- non sia stato sospeso in precedenza
- sia privo di copertura assicurativa sul rischio
- non sia con cessione del quinto
- non riguardi carte di credito revolving
- non usufruisca di agevolazioni pubbliche
Inoltre, può essere richiesta la sospensione delle rate di un prestito qualora nei 2 anni precedenti la richiesta si verifichino le seguenti condizioni:
- perdita del posto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato
- decesso dell’intestatario del contratto
- condizione di handicap grave o non autosufficienza
- sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche a seguito di provvedimenti a sostegno del reddito (come la cassa integrazione)
Con l’emergenza Coronavirus è possibile richiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei prestiti fino ad un anno.
Secondo quanto stabilito dall’Abi (Associazione Bancaria Italiana), la sospensione si può applicare ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare.
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