Quando si parla di ipoteca, occorre distinguere fra “estinzione” e “cancellazione”. Il Codice Civile, infatti, ha previsto diversi casi che comportano l’estinzione dell’ipoteca, cioè la perdita della sua efficacia.
L’ipoteca si estingue quando:
- il debito a cui è collegata l’ipoteca viene saldato;
- il creditore rinuncia al credito garantito da ipoteca o rinuncia all’ipoteca;
- decorrono venti anni dall’iscrizione dell’ipoteca senza che si sia richiesto il suo rinnovo;
- il bene gravato da ipoteca perisce;
- il tribunale procede all’esproprio del bene e ordina la cancellazione dell’
Invece, nel caso della cancellazione dell’ipoteca, questa avviene seguendo delle procedure diverse a seconda dell’origine dell’ipoteca (si distinguono, infatti, tre tipi di ipoteche: volontarie, giudiziali o legali). Per le prime, la cancellazione può avvenire nella modalità automatica (se si tratta di un’ipoteca su un mutuo, mutui fondiari) che mediante atto notarile.
La modalità automatica è quella prevista dalla Legge 40 del 2 aprile 2007
La modalità automatica è quella prevista dalla Legge 40 del 2 aprile 2007: in pratica, per aversi la cancellazione dell’ipoteca, è necessario che la banca comunichi l’avvenuta estinzione del mutuo all’Agenzia del Territorio (che provvederà alla cancellazione dell’ipoteca). La procedura avviene “senza alcun onere per il debitore” (come il coinvolgimento del notaio).
Nella modalità tramite atto notarile, bisognerà rivolgersi ad un notaio che procederà alla redazione di un atto notarile unilaterale, il cosiddetto “atto di assenso alla cancellazione di ipoteca”. Il creditore che lo sottoscrive, dichiara di essere favorevole all’annullamento dell’iscrizione dell’ipoteca a proprio favore.
Le spese, in questo caso, sono a carico del debitore (sia quelle notarili sia quelle sostenute dalla banca per l’intervento del proprio procuratore). Per quanto riguarda le ipoteche giudiziali, queste vengono iscritte su provvedimento del giudice e dunque, per avere la cancellazione, bisognerà attendere l’eventuale dichiarazione di rinuncia da parte del creditore.
In questo caso, bisognerà completare una procedura presso il Tribunale che consenta di disporre di un ordine di cancellazione emesso dal magistrato.
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