Web Tax, chi dovrà pagarla?



Web Tax




A seguito della Legge di Bilancio 2020, è entrata in vigore, dal primo gennaio, la web tax. La web tax è un’imposta sui servizi digitali e cioè:

  • pubblicità online;
  • fornitura di beni e servizi venduti su piattaforme digitali;
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della web tax questi servizi digitali:

  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale che abbia scopo esclusivo o principale di fornire agli utenti dell’interfaccia contenuti digitali, servizi di comunicazione e servizi di pagamento;
  • fornitura di servizi finanziari regolamentati da parte di entità finanziarie regolamentate;
  • cessione di dati da parte dei soggetti indicati nel punto precedente.

La web tax prevede un’aliquota del 3% dei ricavi tassabili realizzati dalle imprese che forniscono servizi digitali che abbiano ricavi superiori a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni di euro.

Tali soglie devono essere calcolate considerando i ricavi conseguiti l’anno precedente a quello di riferimento. L’imposta si applica sui ricavi realizzati nell’anno solare a decorrere dal 2020 e va versata su base annuale, cioè il 16 marzo dell’anno successivo a quello dell’esercizio chiuso.




La società dovrà, infatti, tenere una contabilità dedicata

La società dovrà, infatti, tenere una contabilità dedicata ai servizi digitali imponibili e presentare la dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 30 giugno dello stesso anno. Se si tratta di più società appartenenti ad uno stesso gruppo, verrà nominata una singola società del gruppo che si occuperà dell’assolvimento degli obblighi previsti per la web tax.

Se si tratta di soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, verrà nominato un rappresentante fiscale che si occuperà di assolvere agli obblighi e del pagamento dell’imposta.


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