Web tax, solo per i colossi o anche per i piccoli ecommerce?



Web tax




Con la Legge di Bilancio 2020 è entrata in vigore, dal primo gennaio, la web tax, senza alcun decreto attuativo ma con delle modifiche alla disciplina dello scorso anno.

In particolare, le modifiche alla disciplina precedente hanno avuto lo scopo di ribadire quanto la web tax debba colpire solo i ricavi per i servizi digitali realizzati dai colossi del web e salvaguardare, invece, i piccoli ecommerce e le piccole aziende che si appoggiano ai giganti statunitensi.

L’obiettivo della web tax

L’obiettivo della web tax, infatti, è proprio quello di colpire le multinazionali della digital economy che, spesso, sfuggono al Fisco italiano con la pratica di spostare i loro profitti verso giurisdizioni fiscali più favorevoli.




La web tax, dunque, è un’imposta che si applica su questi servizi digitali:

  • pubblicità online;
  • fornitura di beni e servizi venduti su piattaforme digitali;
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Invece, non sono interessati dalla web tax questi servizi digitali:

  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale che abbia scopo esclusivo o principale di fornire agli utenti dell’interfaccia contenuti digitali, servizi di comunicazione e servizi di pagamento;
  • fornitura di servizi finanziari regolamentati da parte di entità finanziarie regolamentate;
  • cessione di dati da parte dei soggetti indicati nel punto precedente.

La web tax prevede un’aliquota del 3% sui ricavi tassabili realizzati da quelle imprese che forniscono servizi digitali che abbiano un ammontare di ricavi superiore a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni di euro.

L’imposta fa riferimento ai ricavi realizzati nell’anno solare a decorrere dal 2020 e va liquidata su base annuale, il 16 marzo dell’anno successivo a quello dell’esercizio chiuso.

Ogni società dovrà infatti avere una contabilità per i servizi digitali imponibili e procedere alla presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 30 giugno dello stesso anno.


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