Il contribuente può beneficiare della detrazione fiscale del 19% per le spese mediche sostenute nell’anno che superano la franchigia di 129,11 euro.
Si possono portare in detrazione le spese sostenute per:
- prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle relative all’omeopatia);
- acquisto di medicinali (anche omeopatici ma non parafarmaci, come ad esempio integratori) da banco o comprati con ricetta medica;
- acquisto di alimenti a fine medici speciali (con esclusione di quelli destinati ai lattanti);
- prestazioni specialistiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- prestazioni chirurgiche e ricoveri o degenze collegati a prestazioni di tipo chirurgico;
- trapianto di organi;
- cure termali (escluse le spese di viaggio e di soggiorno);
- acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature o protesi sanitarie;
- assistenza infermieristica e riabilitativa.
Sono altresì ammesse alla detrazione le prestazioni rese da:
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta alla persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- educatori professionali qualificati;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e terapia occupazionale.
Per detrarre le spese mediche dalle tasse, all’atto della compilazione della dichiarazione dei redditi devono essere segnalate tutte quelle sostenute nell’anno di riferimento della dichiarazione.
Il contribuente dovrà conservare la documentazione dimostrante il sostenimento di tali spese e cioè lo scontrino “parlante” (quello su cui c’è indicato il codice fiscale dell’utente che beneficerà della detrazione) nel caso di acquisto in farmacia.
Per l’acquisto di dispositivi medici, farmaci e protesi in farmacia può essere normalmente utilizzato il contante.
Invece, per le altre spese, dovranno essere utilizzati mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, carte prepagate, bonifici e così via): infatti, a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2021, solo le spese sostenute con questi mezzi di pagamento potranno essere portate in detrazione.
In particolare, l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili vale per le strutture pubbliche e quelle private “convenzionate” con il SSN.
Commenta per primo