Disoccupazione, si può richiedere in questo periodo?



Disoccupazione




Molti lavoratori potrebbero, a causa del Coronavirus, aver perso il proprio lavoro e chiedersi se sia possibile richiedere la disoccupazione in questo delicato periodo per l’Italia. Il decreto Cura Italia ha stabilito che il datore di lavoro non possa licenziare, a partire dal 18 marzo 2020, per giustificato motivo per 60 giorni; tuttavia, se un lavoratore risulti disoccupato a causa del Coronavirus, potrà richiedere la disoccupazione. Ricordiamo che per le partite iva è disponibile il bonus 600 euro da richiedere tramite il portale dell’INPS.

Sono state disposte delle agevolazioni

Sono state disposte delle agevolazioni per presentare le domande di NASPI (per i lavoratori dipendenti), DIS-COLL (per i collaboratori) e disoccupazione agricola (per i lavoratori agricoli).

Il Decreto legge 18/2020 ha previsto, infatti, la proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione: per quanto riguarda la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di competenza del 2019, il termine è stato prorogato al primo giugno 2020 (dunque i beneficiari avranno più tempo per farne richiesta rispetto al termine originario che era stato fissato per il 31 marzo 2020).




Nuovi termini di presentazione delle domande

Inoltre, sono stati definiti dei nuovi termini di presentazione delle domande di indennità NASPI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro avvenuti tra il primo gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020: infatti, coloro che ne vorranno fare richiesta, avranno più tempo per farlo. Nello specifico, avranno a disposizione ben 128 giorni dalla data di licenziamento (e non i canonici 68 giorni).

Per quanto attiene le domande di NASPI e DIS-COLL respinte in precedenza per decadenza dei termini (cioè entro il 68esimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio dall’INPS. E’ stata disposta una proroga anche per quanto riguarda la presentazione della NASPI in forma anticipata: in particolare, i termini per farlo, slittano da 30 a 90 giorni e, anche in questo caso, le domande respinte per decadenza dei termini verrano riesaminate d’ufficio dall’INPS.

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