Il Bonus ristrutturazione 110 si rivolge a tutti quei soggetti che, tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, effettuino interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico alle proprie abitazioni.
Detrazioni fiscali e bonus ristrutturazione
E’ prevista una detrazione fiscale del 110% o un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore che può essere recuperato come credito di imposta cedibile ad altri soggetti (comprese banche e intermediari finanziari) o per la trasformazione in un credito di imposta.
Negli interventi di riqualificazione energetica rientrano quelli che riguardano l’isolamento termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti; la riduzione del rischio sismico, invece, può avvenire mediante lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici o che determinino il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori.
Possono godere dei benefici anche coloro che provvedano all’installazione di pannelli fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. L’installazione di tali impianti deve avvenire contestualmente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o di miglioramento sismico di una o due classi.
I soggetti che possono richiedere il Bonus ristrutturazione 110 sono:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- i titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione o superficie) per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese;
- l’inquilino o il comodatario;
- i soci di cooperative;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali (per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merci).
Inoltre, se hanno sostenuto le spese e sono intestatari di bonifici e fatture, possono beneficiare della detrazione del 110%, anche:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (vale a dire il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
- il coniuge separato a cui è stato assegnato l’immobile intestato all’altro coniuge;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile sul quale vengano fatti gli interventi né titolare di un contratto di comodato.
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