Il segreto bancario è un istituto di trasparenza fiscale e finanziaria secondo cui sono tutelati i dati sensibili forniti dai clienti di banche e istituti finanziari.
Questo si traduce nel fatto che gli operatori delle banche e degli istituti finanziari non devono diffondere a terzi dati riguardanti i conti correnti dei clienti.
Il segreto bancario in Italia
In Italia non è previsto e disciplinato il segreto bancario, come invece accade in numerosi altri Paesi (come Andorra, Principato di Monaco, Austria, Svizzera, Bahamas, Panama). In questi Paesi, che hanno anche conquistato la nomèa di paradisi fiscali, spesso la tutela del segreto bancario si traduce nella diffusione di fenomeni come evasione fiscale e riciclaggio di denaro.
In Italia, invece, il segreto bancario non vale nei confronti dell’autorità giudiziaria: laddove l’autorità giudiziaria operi per la repressione di un reato, potrà acquisire informazioni dalle banche (come quelle relative ai conti correnti) dei clienti indagati per quel reato, qualora tali dati siano pertinenti al reato stesso.
Ma quali sono i rischi che si corrono quando si trasferisce il proprio denaro nei paradisi fiscali?
L’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009 prevede una presunzione legale contro coloro che detengono investimenti e attività finanziarie in paradisi fiscali (Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, Jersey, Panama, Principato di Monaco, Svizzera e Taiwan) e che non li hanno dichiarati in Italia in sede di dichiarazione dei redditi (in particolare nel Quadro RW).
In pratica, questi investimenti e attività finanziarie estere si presumono derivanti da redditi frutto di evasione fiscale: l’Agenzia delle Entrate possono recuperarli a tassazione in Italia.
Se il contribuente ne ha la possibilità, può fornire la prova contraria e dichiarare cioè che gli investimenti e le attività finanziare estere non dichiarate nella dichiarazione dei redditi sono stati costituiti attraverso dei redditi già correttamente assoggettati a tassazione oppure non imponibili.
L’Agenzia delle Entrate, per questi soggetti, prevede il doppio delle sanzioni (rispetto a quando previsto se l’evasione fiscale fosse avvenuta in Italia).
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