Quando si svolge un’attività imprenditoriale, il patrimonio dell’imprenditore diviene la forma di garanzia per i creditori: in caso di fallimento dell’imprenditore, i creditori potranno essere soddisfatti proprio grazie a quel patrimonio.
Il reato di bancarotta, come tutti i reati finanziari, si colloca proprio qui, come quella condotta per cui l’imprenditore, a seguito del fallimento, lascia i creditori insoddisfatti.
Esiste la bancarotta semplice, che è quella che viene commessa a titolo di colpa (vale a dire per negligenza o imprudenza), e la bancarotta fraudolenta, quella commessa con dolo, cioè con la volontà di cagionare un danno ai creditori.
Ma cosa si rischia nel caso di bancarotta fraudolenta?
Sia nel caso di bancarotta semplice che fraudolenta, è prevista sia la pena detentiva che diverse pene accessorie come ad esempio l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Inoltre ci può essere l’aumento della pena detentiva fino alla metà quando il danno cagionato è di notevole gravità, e l’aumento fino ad 1/3 se il colpevole non poteva esercitare l’attività di imprenditore commerciale.
La pena è invece diminuita fino ad ⅓ se il fatto è di lieve entità.
Nello specifico, per il reato di bancarotta semplice il legislatore ha previsto come pena principale la detenzione da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 2 anni e come pene accessorie l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 2 anni.
Eventualmente il giudice può decidere l’applicazione di ulteriori pene accessorie.
Per la bancarotta fraudolenta il legislatore ha previsto come pena principale la detenzione da un minimo di un anno ad un massimo di 5 anni e come pene accessorie l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 anni.
Anche in questo caso, il giudice può prevedere delle pene accessorie, a seconda della gravità dei fatti.
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