Si sente spesso parlare di aggiotaggio, un reato che si verifica per trarre beneficio dall’alterazione, a ribasso o al rialzo, di prezzi delle merci o valori ammessi nel pubblico mercato o nelle borse di commercio, operando degli artifizi, oppure, attraverso la diffusione di notizie false, tendenziose o esagerate. Di base è un reato finanziario.
L’articolo 501 del codice penale
L’articolo 501 del codice penale disciplina il reato di aggiotaggio comune in questo modo “Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 516 euro a 25.822 euro.”
Nell’articolo 2637 del codice civile, invece, si fa riferimento al reato di aggiotaggio bancario e finanziario, in questi termini: “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”
Si tratta dunque di un reato di pericolo a commissione anticipata: infatti, per configurarsi il reato di aggiotaggio, è sufficiente che le notizie o gli artifici siano astrattamente idonei a provocare l’aumento o la diminuzione dei prezzi.
Se si verifica la lesione, questa viene considerata circostanza aggravante del reato.
Per quanto riguarda l’elemento psicologico, il reato di aggiotaggio viene configurato fra quelli:
- a dolo specifico, poiché la norma richiederebbe la volontà precisa di provocare un turbamento del mercato di merci e valori;
- a dolo generico, visto che il turbamento del mercato sarebbe la necessaria conseguenza della condotta, frutto della volontà di aumentare o diminuire il prezzo delle merci.
[smiling_video id=”217862″]
[/smiling_video]
Commenta per primo