Contratto di affitto, quanti ne esistono?



Contratto




Sono tante le persone che, oltre alla casa in cui abitano, hanno un’altra o più case da mettere in affitto. In questo caso si possono prendere in considerazione diverse tipologie di contratto di affitto, essendo un’ entrata la cosa importante è che si dovranno pagare le tasse:

  • contratto di affitto a canone libero: in questo contratto il canone d’affitto è deciso liberamente dalle parti.

Viene detto anche “contratto 4+4

Viene detto anche “contratto 4+4” perché la sua durata è pari a 4 anni, prorogabili per altri 4 anni.

  • Contratto di affitto a canone concordato: in questo tipo di contratto il canone di locazione viene stabilito da appositi accordi territoriali sulla base di elementi come:
  • caratteristiche dell’edificio oppure dell’unità o porzioni di unità immobiliari
  • eventuale presenza o meno di posto auto, box o cantina, di spazi comuni
  • dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento, prestazione energetica, condizionamento d’aria)

Questo tipo di contratto può essere a sua volta:

  • Contratto di affitto convenzionato, anche detto “contratto 3+2”, che prevede una durata minima di tre anni, con rinnovo automatico biennale alla scadenza, nel caso in cui le parti non si accordino sul rinnovo triennale e a meno che non venga fatta una disdetta.
  • Contratto di affitto transitorio, che può avere una durata da 1 a 18 mesi. Per poterlo stipulare è necessario che sia giustificato da particolari esigenze del conduttore e del locatore, documentate in contratto con una specifica dichiarazione.

Le particolari esigenze possono essere:

  • mobilità dovuta al proprio lavoro
  • esigenze di studio
  • apprendistato
  • formazione professionale
  • ricerca di soluzioni occupazionali
  • Contratto di affitto a studenti universitari: è un tipo di contratto che ha una durata limitata nel tempo (che può variare dai sei mesi ai tre anni, rinnovabili alla prima scadenza).

Il rinnovo è automatico e ha una durata pari a quella originaria, salvo disdetta del conduttore che deve essere comunicata almeno un mese prima e in alcuni Comuni anche 3 mesi prima.
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