Contratto di affitto, la risoluzione consensuale






Quando si stipula un contratto di affitto ad uso abitativo, il locatore mette a disposizione di un altro soggetto (detto conduttore) una casa, a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro. Ricordiamo che i proventi dagli affitti vanno dichiarati nelle tasse, per evitare problemi legati al fisco.

In base alla durata del contratto di affitto, si distinguono:

  • contratto di affitto a canone libero, anche detto contratto 4+4 perché la sua durata è pari a 4 anni, prorogabili per altri 4 anni (a meno che il locatore non adduca una specifica causa di recesso)
  • contratto di affitto a canone concordato, della durata di 3 anni prorogabili per altri due anni alla scadenza (a meno che il locatore non adduca una specifica causa di recesso)
  • contratto di affitto transitorio, che può avere una durata da 1 a 18 mesi. Deve però essere giustificato da particolari esigenze del conduttore e del locatore (mobilità dovuta alla propria professione, esigenze di studio, apprendistato, formazione professionale, ricerca di soluzioni occupazionali)
  • contratto di affitto a studenti universitari: ha una durata limitata nel tempo che può andare dai sei mesi ai tre anni, rinnovabili alla prima scadenza.

Il conduttore e il locatore, tuttavia, possono, tramite la risoluzione consensuale, porre fine al contratto (ad esempio perché il locatore vuole tornare ad avere disponibilità della casa mentre il conduttore non vuole più abitarci e quindi pagare il canone).

La risoluzione consensuale in genere non ha dei vincoli formali però, avendo ad oggetto locazioni ad uso abitativo, deve essere fatta in forma scritta.

Inoltre, come va registrato il contratto di locazione, anche la risoluzione consensuale va registrata: nello specifico, è necessario versare entro 30 giorni dalla stipula della risoluzione anticipata l’imposta di registro di 67 euro, usando il modello F24 e il codice tributo 1503.




Tuttavia, se nel contratto di locazione si è optato per il regime della cedolare secca, l’imposta di registro non è dovuta.

In entrambi i casi, la risoluzione deve essere comunicata allo stesso ufficio in cui è stato registrato il contratto di locazione.
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