L’atto di pignoramento è l’atto esecutivo realizzato con lo scopo di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore procedente e anche di tutti gli altri creditori che successivamente dovessero intervenire nel processo esecutivo.
Il pignoramento può riguardare:
- beni immobili;
- beni mobili.
Esiste anche il pignoramento presso terzi, cioè il pignoramento che ha per oggetto crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi.
Il pignoramento, quindi, è un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono oggetto dell’espropriazione e i frutti di esso.
Nell’ingiunzione pignoramento immobili ci sarà:
- l’invito al debitore a dichiarare la residenza o il domicilio eletto;
- l’avvertimento che il debitore può richiedere di sostituire le cose pignorate con una somma di denaro pari all’importo dovuto ai creditori, pagando un quinto di questa somma alla cancelleria competente per l’esecuzione.
Il pignoramento immobiliare, nello specifico, è una procedura complessa e costosa che permette, nei casi in cui il debitore sia intestatario di uno o più beni immobili, di pignorare e vendere all’asta il bene per soddisfare il credito. L’individuazione dei beni spetta al creditore e al suo avvocato che devono accertarsi che esistano proprietà immobiliari intestate al debitore.
Cosa si intende per bene immobile
Per bene immobile si intende la casa o un terreno ma anche edifici e terreni e tutte le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio e, in genere, tutto ciò che naturalmente è incorporato al suolo, come i corsi d’acqua, le sorgenti, gli alberi. La procedura esecutiva si conclude, una volta effettuato il pignoramento, con l’ordinanza di vendita con o senza incanto, emessa dal giudice su istanza del creditore e la conseguente liquidazione delle somme dovute.
Possono essere pignorati, insieme al bene immobile, anche i mobili contenuti in esso (quando ciò risulta opportuno) e, a custodia di quanto pignorato, verrà posto il debitore ma, qualora il creditore volesse, il giudice potrà nominare una persona diversa.
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