L’associazione sportiva è un ente non commerciale di tipo associativo, cioè un’organizzazione composta da più persone che vogliono associarsi stabilmente e si accordano per raggiungere un interesse comune. Questo interesse comune consiste nella gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica.
La costituzione dell’associazione sportiva
Questa formula è semplice ed economica e nelle fasi di costituzione e gestione, permette di godere di agevolazioni fiscali a cui si può accedere a seconda della forma associativa scelta e delle attività svolte. Infatti, in seguito all’emanazione della legge 289/2002, c’è la possibilità di usufruire del regime fiscale agevolato perché è stato esteso anche alle cooperative e alle società di capitali costituite per svolgere attività sportive senza scopo di lucro (società sportive dilettantistiche / S.S.D.).
Per godere dei benefici fiscali previsti dalla legge, l’associazione sportiva dilettantistica deve rispettare i seguenti requisiti:
- non devono essere distribuiti utili o capitali durante la vita dell’associazione;
- deve essere inserita la dicitura “sportiva dilettantistica” nella denominazione sociale;
- deve essere devoluto il patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell’associazione, a enti con finalità sportive, sentito l’apposito organismo di controllo;
- deve esistere una disciplina uniforme del rapporto associativo;
- c’è il divieto di soci temporanei;
- esiste l’obbligo di tesserare ciascun individuo con tessera amatoriale o agonistica;
- è fatto obbligo di redigere ed approvare un rendiconto economico e finanziario;
- è prevista la libera eleggibilità degli organi amministrativi e principio del voto singolo;
- è fatto divieto per gli amministratori di ricoprire cariche del medesimo genere in altre società o associazioni sportive dilettantistiche;
- sono previsti criteri di ammissione ed esclusione degli associati e idonee forme di pubblicità delle convocazioni, delle delibere e dei bilanci;
- c’è intrasmissibilità della quota e sua non rivalutabilità.
Occorre inoltre che l’associazione si iscriva nell’apposito registro tenuto dal CONI
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