E’ entrata in vigore, dopo anni di rinvii, la web tax, l’imposta sui servizi digitali. A seguito della Legge di Bilancio 2020, infatti, l’imposta è entrata in vigore dal primo gennaio, senza alcun decreto attuativo.
Già con la Legge di Bilancio 2019 c’era stato un tentativo di far diventare operativa la web tax: infatti, in quell’occasione, venne abrogata la precedente web tax (definita “imposta sulle transazioni digitali”) per introdurre l’imposta sui servizi digitali.
Ma l’anno scorso non c’è stato alcun provvedimento attuativo e l’imposta non è entrata in vigore (ciò che invece è accaduto quest’anno). La web tax, infatti, sarà in vigore fino a che non verranno attuate le disposizioni che deriveranno da accordi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale.
Gli ambiti di applicazione della web tax sono tre e cioè:
- pubblicità online;
- fornitura di beni e servizi venduti su piattaforme digitali;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
Sono esclusi, invece, i seguenti servizi digitali:
- messa a disposizione di un’interfaccia digitale che abbia scopo esclusivo o principale di fornire agli utenti dell’interfaccia contenuti digitali, servizi di comunicazione e servizi di pagamento;
- fornitura di servizi finanziari regolamentati da parte di entità finanziarie regolamentate;
- cessione di dati da parte dei soggetti indicati nel punto precedente.
L’imposta prevede un’aliquota del 3%
L’imposta prevede un’aliquota del 3% dei ricavi tassabili di quelle imprese che forniscono servizi digitali che abbiano ricavi superiori a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni di euro. Si fa riferimento, in particolare, ai ricavi conseguiti nell’anno solare, a decorrere dal 2020.
La web tax va versata su base annuale, cioè il 16 marzo dell’anno successivo a quello dell’esercizio chiuso.
La società soggetta a tassazione dovrà anche procedere alla presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 30 giugno dello stesso anno.
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