A partire dal primo gennaio 2020 sono detraibili al 19% solo le spese mediche pagate con un mezzo di pagamento tracciabile (carta di debito, carta di credito, carta prepagata, bancomat, assegni bancari e circolari, bonifici e altri tipi di pagamenti elettronici).
Le spese mediche in questione sono quelle relative:
- gli onorari per le prestazioni specialistiche rese da professionisti (o da esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)
- i servizi sanitari resi in farmacia (come il monitoraggio della pressione)
- il rilascio di certificati medici
- altre prestazioni realizzate presso strutture private non accreditate al Servizio sanitario nazionale
I contribuenti devono poter dimostrare che il pagamento delle spese mediche sia avvenuto utilizzando mezzi di pagamento tracciabili, portando al CAF o al commercialista, per la stesura della dichiarazione dei redditi:
- la copia del documento fiscale (fattura o ricevuta)
- la copia del pagamento (estratto conto, copia del bollettino postate, del MAV o del pagamento avvenuto con PagoPA)
Sono detraibili le spese pagate senza carta, ad esempio in contanti, soltanto nel caso in cui si tratti di spese per farmaci, dispositivi medici e per le prestazioni effettuate in strutture pubbliche o private accreditate con il SSN.
In questo caso è necessario che il pagamento risulti dalla fattura o ricevuta o da un’attestazione rilasciata dalla struttura che ha erogato la prestazione.
Infine, sono detraibili anche le spese effettuate in contanti:
- per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici (come i prodotti ortopedici o gli ausili per disabili)
- per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia (galenici), di medicinali fitoterapici od omeopatici, di dispositivi medici acquistabili presso esercenti diversi dalle farmacie (come gli occhiali da vista comprati da un ottico, le lenti a contatto, le siringhe, i termometri, gli apparecchi per la misurazione della pressione, il test di gravidanza e così via).
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