Imposta di pubblicità, è obbligatoria?



Imposta di pubblicità, è obbligatoria?




Spesso quando si decide di aprire un’attività si va incontro ad alcune spese e tra queste c’è sicuramente quella dell’imposta di pubblicità. La situazione a riguardo non è complicata ma ci sono delle particolarità che è un bene conoscere.

Di seguito elencheremo tutte le agevolazioni e le esenzioni che riguardano appunto l’imposta di pubblicità che non è sempre obbligatoria, bensì bisogna seguire alcuni punti in particolare.

Imposta di pubblicità, agevolazioni ed esenzioni

È importante precisare che le agevolazioni sono previste dagli articoli 12 al 15, le riduzioni delle imposte di pubblicità sono previste al 50% in primis per quelle che sono per comitati, associazioni, fondazioni e tutti gli enti che non hanno uno scopo di lucro. In sostanza tutto ciò che ha uno scopo filantropico, sportivo, culturale o religioso, inoltre lo sconto è previsto anche per la pubblicità relativa a festeggiamenti patronali e patriottici.




L’esenzione dal pagamento per l’imposta di pubblicità è invece prevista prima di tutto per quelle che sono realizzate all’interno della propria attività commerciale o all’interno di altre che autorizzano l’esposizione, poi ovviamente si parla di pubblicità in vetrine che però non devono superare il mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

L’esenzione è prevista anche per le pubblicità di eventi che sono esposti sulle facciate dei locali in cui si svolgeranno e che ovviamente non superano il mezzo metro quadrato di grandezza, proprio come detto in precedenza per le altre pubblicità. Altra pubblicità esente dalle imposte è quella presente all’interno delle stazioni, a patto che sia inerente con l’esercizio svolto dalle aziende che svolgono il servizio di trasporto.

L’imposta di pubblicità e quello che c’è da sapere in breve

L’imposta di pubblicità stando a quanto riportano alcuni articoli, non è obbligatoria per le insegne di esercizi di attività commerciali che contraddistinguono la sede in cui si svolgerà l’attività a patto che di superficie complessiva, non superi i 5 metri quadrati. I Comuni in cui si opera però, possono prendere atto di altre agevolazioni presenti qualora sia previsto.


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