Dal primo gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica. Tuttavia, tale obbligo non riguarda le fatture all’estero: infatti, le operazioni effettuate a soggetti o ricevute da soggetti non residenti sul territorio nazionale, sono esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica. In parole povere, le fatture estere possono essere dichiarate in forma cartacea, purché utilizzino la numerazione adottata per la fatturazione elettronica di clienti italiani. Ricordiamo che tra agosto e la fine dell’anno ci sono diverse scadenze pagamento tasse.
Come funzionano le tasse e le fatture all’estero
Però, dato che le fatture estere non vengono trasmesse elettronicamente, allora non transitano attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
Proprio per questo motivo e cioè per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, è stato introdotto l’Esterometro, con cui avviene la comunicazione obbligatoria, alternativa alla fatturazione elettronica estera, da parte dei titoli di Partita IVA della cessione di beni o prestazioni di servizi effettuati o ricevuti verso e da soggetti non residenti sul territorio italiano.
In particolare, vige l’obbligo di comunicazione per queste operazioni trasnfrontaliere:
- fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fatturazione elettronica;
- fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti in Italia;
- fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari, per cui non è stata emessa fattura elettronica e per cui non c’è bolletta doganale;
- autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extra UE.
La comunicazione deve essere effettuata ogni mese entro l’ultimo giorno successivo a quello di emissione o di ricezione della fattura.
Bisogna indicare obbligatoriamente, all’interno della fattura:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento dell’operazione transfrontaliera;
- la data di registrazione del documento ricevuto e di eventuali note di variazione;
- il numero del documento;
- la base imponibile;
l’aliquota IVA e l’imposta applicata o, in mancanza di imposta, la tipologia di operazione.
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