Conguaglio a dicembre in busta paga che cos’è?



Conguaglio




Il conguaglio IRPEF di dicembre in busta paga non è altro che l’insieme di calcoli che il datore di lavoro effettua per stabilire l’ammontare preciso delle tasse dovute dal lavoratore sui compensi percepiti nell’anno solare.

Questo calcolo viene effettuato con riferimento alle imposte sul reddito da lavoro e alle addizionali regionali e comunali.

Da queste operazioni, può ottenersi:

  • un rimborso in busta paga cioè un conguaglio a credito: le tasse anticipate nell’anno sono superiori a quelle dovute all’Erario e dunque la parte eccedente pagata viene restituita al dipendente con rimborso in busta paga a dicembre;
  • una trattenuta in busta paga cioè un conguaglio a debito: in questo caso, invece, le tasse anticipate nell’anno sono inferiori a quelle dovute all’Erario e dunque il “recupero” avviene nella busta paga di dicembre.

Dunque, nella busta paga di dicembre il datore di lavoro dovrà inserire tutte le informazioni affinché il lavoratore possa verificare l’importo dei rimborsi o delle trattenute Irpef a conguaglio e cioè:




  • reddito imponibile Irpef annuo
  • detrazioni per reddito da lavoro dipendente
  • detrazioni per familiari a carico
  • imposta Irpef già trattenuta durante l’anno.

Per il conguaglio di dicembre in busta paga, alcuni redditi non vanno considerati perché non fanno parte dell’imponibile Irpef:

  • imposte sui contributi previdenziali a carico del lavoratore;
  • importi degli assegni per il nucleo familiare erogati in busta paga dal datore di lavoro;
  • premi per le polizze a copertura di rischi professionali derivanti da infortunio;
  • indennità di mensa fino al limite di 5,29 euro al giorno;
  • indennità di trasferta in Italia fino a 46,48 euro al giorno e di trasferta all’estero fino a 77,47 euro al giorno;
  • rimborsi spese per la trasferta in Italia fino a 15,49 euro al giorno e per la trasferta all’estero fino a 25,82 euro al giorno;
  • trasferimenti in Italia fino a 1.549,37 euro all’anno e all’estero fino a 4.648,11 euro all’anno;
  • somme erogate dal datore di lavoro come arretrati degli anni precedenti, soggetti a tassazione separata;
  • eventuali stipendi di dicembre ricevuti dal lavoratore oltre la data del 12 gennaio perché di competenza fiscale del nuovo anno.


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