Il contribuente potrebbe ricevere una cartella per una tassa ormai prescritta oppure una intimazione al pagamento per cartelle notificate prima dei termini previsti. Nel frattempo si aspetta il 2020 per capire se ci saranno nuovi termini per la pace fiscale 2020.
Richiedere la sospensione della cartella
In questi casi, si potrà provvedere a richiedere la sospensione della cartella all’agente incaricato alla riscossione e, se non si riceve risposta entro 220 giorni, la cartella si considererà annullata.
Per quanto riguarda, invece, le cartelle di “modesto valore” (inferiori ai 1000 euro) per i carichi affidati all’agente di riscossione tra il 2000 e il 2010, il debito del contribuente verrà annullato automaticamente.
Se le cartelle sono state già pagate
Se le cartelle sono state già pagate prima dell’entrata in vigore del decreto che disponeva quanto detto, il contribuente non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme versate.
Si tratta del cosiddetto “condono delle cartelle” e, una recente sentenza tributaria, ha affermato che vengono annullate anche le cartelle per i bolli auto non pagati.
Le cartelle che possono essere condonate sono quelle:
- emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- con importo residuo fino a 1.000 euro, calcolato al 24 ottobre 2018 che comprenda capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Le cartelle che, invece, sono escluse dalla possibilità dello “stralcio dei crediti” sono:
- cartelle relative a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a provvedimenti e sanzioni penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea, ovvero le condanne pronunciate dalla Corte dei Conti.
L’annullamento viene effettuato in data 31 dicembre 2018: dopo questa data si potrà controllare l’estinzione del debito accedendo alla propria area riservata sul sito Agenzia delle Entrate nella sezione “Riscossione” (sarà necessario utilizzare il PIN dell’Agenzia delle Entrate).
Per quanto riguarda le somme versate prima del 24 ottobre 2018, queste risultano definitivamente acquisite.
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