Assegni familiari, quale coniuge può richiederli?



Assegni familiari




Gli assegni familiari sono delle prestazioni economiche erogate dall’INPS a favore dei nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

A chi aspettano gli assegni familiari

Spettano, infatti, a:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • dipendenti agricoli;
  • domestici e somministrati;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

La richiesta per gli assegni familiari può essere inoltrata esclusivamente in via telematica all’INPS o tramite patronati o altri intermediari autorizzati.




Quale dei coniugi può richiedere gli assegni familiari?

In linea di massima, gli assegni familiari possono essere richiesti per il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia.

Tuttavia, quando due coniugi si separano, a quello economicamente “più debole” spetta il cosiddetto mantenimento: all’interno di questo, i due coniugi possono accordarsi che rientri anche l’importo percepito come assegni familiari.

Il cosiddetto genitore collocatario

Ad ogni modo, sempre in caso di separazione fra i coniugi, gli assegni familiari percepiti per i figli spettano al genitore con il quale i ragazzi convivono in modo prevalente e con il quale condividono la residenza, cioè il cosiddetto genitore collocatario.

La Corte di Cassazione, infatti, ha specificato che gli assegni familiari spettano al genitore collocatario, a prescindere dal rapporto di lavoro suo e dell’altro coniuge.

Dunque, se il genitore non collocatario percepisce gli assegni familiari, deve procedere a corrisponderli al genitore collocatario, in aggiunta al mantenimento che gli spetta (a prescindere dall’importo di questo). Tuttavia, come detto, i coniugi possono accordarsi in maniera diversa (ad esempio, stabilire che nell’importo dell’assegno di mantenimento sia compresa la somma degli assegni familiari o meno).


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