Legge 104, si può chiedere il trasferimento di sede?



Legge 104




La Legge 104 prevede delle agevolazione per i soggetti che presentino disabilità grave e per i familiari lavoratori che si occupino della loro assistenza. Per i familiari lavoratori, fra le agevolazioni previste dalla Legge 104 ci sono i permessi di lavoro retribuiti, atti proprio ad assicurare assistenza al familiare con handicap.

Benefici previsti dalla Legge 104

E’ proprio per questo motivo che i lavoratori dipendenti che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104, sono legittimati a rifiutare un eventuale trasferimento ad una sede di lavoro diversa da quella attuale.

La Corte di Cassazione ha stabilito questo con la sentenza n. 24015 del 2017 dicendo che “il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”. Il lavoratore può legittimamente rifiutare il trasferimento qualora questo possa pregiudicare gli interessi di assistenza familiare e se il datore di lavoro non provi che il trasferimento è stato disposto per effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive che non possano essere soddisfatte in altra maniera.




Usufruire dei permessi concessi

In caso analogo, se un lavoratore dipendente, che ha diritto ad usufruire dei permessi concessi a norma della Legge 104, richiedesse il trasferimento ad una sede di lavoro più vicina per assistere un familiare disabile, il datore di lavoro dovrà concedere il trasferimento. Questo diritto può essere esercitato in qualsiasi momento: la Corte di Cassazione si è espressa a riguardo con la sentenza n. 6150 del  2019 dicendo che il lavoratore che assiste un familiare disabile avrà diritto al trasferimento in una sede più vicina al domicilio dell’assistito e potrà richiederlo in qualsiasi momento, non solo all’inizio ma anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trasferimento presso un’altra sede, però, non è definitivo ma è legato ai bisogni familiari: infatti, se venissero meno queste necessità o decadesse il diritto in capo al lavoratore, quest’ultimo dovrà riprendere a prestare la propria attività presso la sede di lavoro originaria.


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