Un’associazione culturale è un ente non lucrativo in cui alcuni redditi non devono essere dichiarati e non sono tassabili.
Quando paga le tasse un’associazione culturale
Si verifica questa circostanza quando l’attività svolta dall’associazione culturale è solo quella istituzionale: infatti se l’attività esercitata è di natura commerciale, i redditi derivanti sono imponibili.
In particolare, ci si riferisce ad attività quali:
- la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;
- l’erogazione di servizi essenziali ( acqua, fognatura e depurazione, elettricità, gas, vapore);
- la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- la gestione di spacci aziendali, di mense e di servizi di somministrazione di pasti;
- il deposito e trasporto di merci, di persone, l’organizzazione di viaggi, soggiorni e lo svolgimento di prestazioni alberghiere o di alloggio, di servizi portuali o aeroportuali;
- lo svolgimento di servizi di telecomunicazione e radiodiffusione;
- la sponsorizzazione di eventi.
Dunque un’associazione culturale può svolgere attività commerciali purché queste siano accessorie rispetto a quella principale che deve essere quella istituzionale.
I ricavi derivanti da tali attività sono considerati imponibili e l’associazione sarà obbligata ad aprire la partita IVA, a tenere le scritture contabili e presentare la dichiarazione dei redditi.
I redditi non tassabili per le associazioni culturali sono invece:
- i fondi raccolti durante eventi e manifestazioni;
- i contributi pubblici a fondo perduto o i proventi che costituiscono corrispettivi per convenzioni con un ente pubblico;
- la cessione di pubblicazioni, se effettuata prevalentemente nei confronti dei propri associati;
- le cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte nei confronti di iscritti, associati, partecipanti o tesserati;
- le prestazioni di servizi conformi ai fini istituzionali dell’associazione , remunerate in misura non eccedente alla copertura dei costi ed organizzate in modo non professionale;
- le quote ed i contributi corrisposti dai soci o dai partecipanti;
- i redditi consideranti esenti da imposta per tutti i contribuenti ed i redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte definitiva;
- le attività svolte marginalmente, rispetto a quelle istituzionali.
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