Il provvedimento n.89757/2018 dell’Agenzia delle Entrate regola “le tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere.”
Obbligo delle fatture elettroniche
È stato stabilito che le operazioni effettuate a soggetti o ricevute da soggetti non residenti sul territorio nazionale sono esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Quindi, quando si devono emettere delle fatture estere, non è obbligatorio ricorrere alla fatturazione elettronica ma si potranno emettere le “vecchie” fatture cartacee. L’unico vincolo è che queste seguano la numerazione adottata per la fatturazione elettronica di clienti italiani.
Ad esempio, se sono state già emesse 3 fatture elettroniche verso i clienti italiani, la successiva fattura cartacea inviata ad un cliente estero avrà numero 4; la successiva avrà numero 5 e così via.
Poiché le fatture estere non transitano attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, vige la comunicazione obbligatoria con cui i titolari di Partita IVA devono comunicare la cessione di beni o prestazione di servizi effettuati o ricevuti verso e da soggetti non residenti sul territorio italiano: il cosiddetto Esterometro.
Comunicazione ogni mese
Questa comunicazione deve essere fatta ogni mese entro l’ultimo giorno successivo a quello di emissione o di ricezione della fattura. Se non si vuole ricorrere all’Esterometro, tuttavia, si può emettere normalmente la fattura elettronica attraverso degli appositi software.
In questo caso, la fattura elettronica per clienti esteri deve riportare nel campo “Codice destinatario” i caratteri “XXXXXXX”. Dovrà essere indicato anche il numero di partita IVA del destinatario con sede in uno stato dell’Unione Europea oppure il codice “OO 99999999999” per i soggetti con sede in uno stato non appartenente all’Unione Europea.
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