Bonus climatizzatori, chi può accedere?  






Il Bonus climatizzatori è un’agevolazione prevista per coloro che sostengono l’acquisto o la sostituzione dei propri condizionatori con uno a pompa di calore a risparmio energetico. Si può accedere al Bonus climatizzatori sia se si effettuano dei lavori di ristrutturazione sia se non lo si faccia come previsto nella legge di bilancio 2021.

Il Bonus climatizzatori prevede una detrazione del:

  • 50% per coloro che hanno acquistato un condizionatore per una ristrutturazione ordinaria di casa o del condominio
  • 50% per l’acquisto di un climatizzatore di classe energetica almeno A+ nell’ambito di una ristrutturazione straordinaria
  • 65% per coloro che sostituiscono un condizionatore di classe energetica inferiore con un nuovo condizionatore in pompa di calore ad alta efficienza energetica

I soggetti che possono accedere al Bonus climatizzatori sono:

  • le persone fisiche
  • i soggetti esercenti arti e professioni
  • le società di persone e di capitali
  • le associazioni di professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • i condomini
  • gli istituti autonomi per le case popolari
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Possono beneficiare delle detrazioni previste dal Bonus climatizzatori, anche i soggetti titolari di diritti reali o personali di godimento sugli immobili, che ne sostengono le relative spese e cioè:




  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali (per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce)
  • soggetti che producono redditi in forma associata (vale a dire società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, o imprese familiari)

Infine, se ne sostengono direttamente le spese, possono usufruire del Bonus climatizzatori anche:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il componente di unione civile
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato


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