SNC, che tipo di società è



SNC




La SNC, società in nome collettivo, disciplinata dagli artt. 2291-2312 del Codice Civile, è una forma societaria caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali. Non ha personalità giuridica e l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio.

L’atto costitutivo, per essere valido, deve contenere:

  • generalità dei soci
  • ragione sociale, costituita dal nome di uno o più soci e dall’indicazione del rapporto sociale
  • indicazione dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società
  • sede della società ed eventuali sedi secondarie
  • oggetto sociale, cioè l’attività che si intende svolgere
  • conferimenti di ciascun socio e il valore a essi attribuito
  • quota di partecipazione di ciascun socio agli utili o alle perdite
  • criteri di ripartizione degli utili o delle perdite
  • durata della società

L’atto deve essere poi iscritto al Registro delle Imprese, affinché la SNC costituita sia ritenuta regolare.

Un’omessa iscrizione al Registro delle Imprese implica l’esistenza di una




SNC irregolare, vale a dire che i rapporti fra la società e i terzi verranno disciplinati dalle norme dettate per la società semplice e non quelle dettate per le SNC.

Altre caratteristiche della SNC sono:

  • l’assenza di un capitale minimo;
  • il fallimento comporta anche il fallimento di tutti i soci;
  • per modificare l’atto costitutivo, il contratto di società, i patti della società, è necessario il consenso di tutti i soci, salvo pattuizioni diverse nell’atto costitutivo;
  • l’amministrazione e la rappresentanza spettano generalmente a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. In sede di costituzione della società, i soci possono optare per l’amministrazione congiunta sia per l’attività ordinaria che per la straordinaria, oppure disgiunta solo per l’ordinaria e congiunta per la straordinaria oppure si può riservare l’amministrazione ad alcuni soltanto dei soci;
  • la società si scioglie per il decorso del termine di durata, per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per volontà di tutti i soci.


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