Quello della bancarotta è un reato finanziario che può essere commesso da un imprenditore che, in seguito al fallimento, lascia i creditori insoddisfatti.
La bancarotta può essere
La bancarotta può essere semplice, se il soggetto o i soggetti dichiarati falliti procurano un danno ai creditori attraverso comportamenti imprudenti o negligenti, dunque per colpa.
Alcuni esempi sono quando l’imprenditore compie delle azioni azzardate come sostenere delle spese sproporzionate rispetto alle possibilità economiche o compiere delle operazioni finanziarie “pericolose”, che lo portano inevitabilmente alla bancarotta.
Per il reato di bancarotta semplice il legislatore prevede come pena principale la detenzione che, in base alla gravità dei fatti compiuti dall’imprenditore, può andare da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 2 anni.
Sono previste poi delle pene accessorie come l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 2 anni (oltre che l’applicazione di ulteriori pene accessorie se il giudice lo ritiene opportuno).
Oltre alla bancarotta semplice
Oltre alla bancarotta semplice, c’è la bancarotta fraudolenta che si verifica quando il soggetto o i soggetti dichiarati falliti danneggiano le pretese creditorie intenzionalmente.
In questa fattispecie, dunque, deve essere presente l’elemento del dolo specifico cioè l’intenzionalità e la volontà di compiere delle azioni finalizzate a ledere i diritti dei creditori insoddisfatti.
Si chiama “fraudolenta” proprio perché l’imprenditore commette una frode a tutti gli effetti, danneggiando con le proprie azioni volontarie i diritti dei creditori che rimangono insoddisfatti.
Il legislatore ha stabilito che per il reato della bancarotta fraudolenta si rischia una reclusione da un minimo di un anno ad un massimo di 5 anni.
Sono previste poi delle pene accessorie come l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 anni.
Il giudice, se lo ritiene opportuno, può prevedere l’applicazione di ulteriori pene accessorie.
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