Pignoramenti ripartiti dopo la tregua della pandemia



Pignoramenti




Con il decreto Agosto era stata fissata al 16 ottobre 2020 la data di ripresa delle attività di riscossione, notifica delle cartelle esattoriali e pignoramenti. in realtà c’è stata una proroga delle cartelle esattoriali.

In realtà, il decreto legge emanato il 18 ottobre ha cambiato le carte in tavola, stabilendo una nuova proroga della sospensione delle attività di riscossione, notifica delle cartelle esattoriali e dei pignoramenti fino alla fine dell’anno e cioè fino al 31 dicembre 2020.

Nello specifico, la sospensione riguarda:

  • le cartelle di pagamento;
  • gli avvisi di accertamento esecutivi;
  • gli avvisi di accertamento in materia doganale;
  • le ingiunzioni degli enti territoriali;
  • i nuovi avvisi di accertamento esecutivi per i tributi locali

Un respiro di sollievo per i tanti soggetti che avrebbero dovuto subire un pignoramento.




Ricordiamo che il debitore può ricorrere al giudice tributario nel caso in cui ci sia una notifica invalida del pignoramento mentre può rivolgersi al giudice ordinario nel caso in cui il pignoramento abbia ad oggetto un bene non pignorabile.

Si ricorda, ancora, che il Fisco non può mai pignorare la prima casa, non di lusso, se è l’unico immobile del debitore, vi ha fissato la residenza e rappresenta la sua abitazione. Non possono essere pignorati i beni fondamentali per la tutela della dignità del debitore (come il letto e il frigorifero).

Per quanto riguarda pensioni e stipendi, invece, possono essere pignorati per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.

Se invece l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le somme possono essere pignorate secondo le disposizioni previste dall’articolo 545 (CPC) e le disposizioni di legge speciali.

Vige infatti il minimo vitale cioè un minimo di pensione o stipendio valido per consentire di trascorrere dignitosamente la vita e che non potrà mai essere aggredito dai creditori.

Le pensioni, ad esempio, non possono essere sottoposte a pignoramento per un importo pari a quello dell’assegno sociale mensile, aumentato della metà.

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