Il debitore che non paga tributi, tasse o multe, e che riceve una cartella esattoriale, senza pagarla, può essere sottoposto alla misura del fermo amministrativo del proprio veicolo.
L’esattore deve inviare al contribuente un preavviso di fermo amministrativo 30 giorni prima dell’iscrizione del fermo al PRA.
Dopo questa comunicazione non ce ne saranno altre, dunque dal 31esimo giorno il mezzo sarà già sottoposto al fermo.
Durante i 30 giorni di preavviso si può evitare il fermo, pagando a rate la cartella esattoriale o dimostrando che il veicolo è necessario allo svolgimento della propria attività lavorativa imprenditoriale o professionale.
Il mezzo, durante il periodo di fermo amministrativo:
- non può circolare
- non può essere radiato dal PRA, esportato o rottamato
- deve essere custodito in un luogo non soggetto a pubblico passaggio
- può essere venduto, informando l’acquirente della sua condizione
Ma cosa accade se, nonostante il fermo amministrativo, si circola comunque e ci fermano per un controllo?
In caso di un controllo, l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis.
Infatti i carabinieri e la polizia, accedendo ad una banca dati sul veicolo, possono sapere subito se quel veicolo è sottoposto alla misura del fermo amministrativo e, in questo caso, punire il soggetto che commette l’infrazione con un verbale e la sanzione.
Il soggetto che ha la custodia del mezzo e che circola abusivamente (o che permette ad altri di circolare abusivamente) con il veicolo pur essendoci il fermo amministrativo, rischia una sanzione che va da 1988 a 7953 euro.
Fra le sanzioni amministrative accessorie ci può essere anche la revoca della patente (se a commettere l’illecito è lo stesso custode del veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo) e la confisca del veicolo.
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