Fra le misure che l’Agenzia delle Entrate può adottare in caso di mancato pagamento delle cartelle esattoriali da parte dei contribuenti, ci sono il fermo auto, l’ipoteca e il pignoramento. Partendo dal fermo auto, questo può essere richiesto nel caso di debiti di lieve entità. Al contribuente giunge innanzitutto il preavviso di fermo auto con l’intimazione di pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni. Ecco perché era importante e sarà importante aderire alle rottamazioni cartelle esattoriali.
Fermo amministrativo auto
Se il pagamento non avviene, il fermo viene iscritto al Pra: il contribuente può impedirlo, procedendo al pagamento di quanto dovuto oppure richiedendo la rateizzazione di tale somma. L’ipoteca, invece, può essere iscritta solo per cartelle esattoriali non pagate i cui debiti siano complessivamente di 20 mila euro.
Prima di ricevere l’ipoteca, al contribuente giunge un preavviso con cui gli vengono forniti 30 giorni di tempo per pagare o richiedere la rateizzazione. Il pignoramento è una misura esecutiva vera e propria che grava solo sui beni intestati al debitore.
Infatti, nel caso di beni cointestati, il pignoramento può avvenire ma nei limiti del 50%.
Può essere pignorato il conto corrente?
Proprio il conto corrente può essere oggetto di pignoramento quando non avviene il pagamento delle cartelle esattoriali. Il blocco del conto corrente può avvenire tramite raccomandata inviata sia alla banca che al debitore che ha 60 giorni per pagare l’importo dovuto. Se il contribuente non procede al pagamento, le somme presenti sul conto corrente vengono accreditate all’ente di riscossione (l’Agenzia delle Entrate ad esempio) fino a coprire il proprio credito.
Se sul conto corrente viene accreditato lo stipendio, il pignoramento avviene con delle limitazioni. Nello specifico, per gli stipendi accreditati successivamente alla notifica di pignoramento, viene pignorato:
- un decimo per gli stipendi fino a 2500 euro;
- un settimo per gli stipendi fino a 5000 euro;
- un quinto per gli stipendi oltre 5000 euro.
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