Per poter richiedere il reddito di cittadinanza bisogna possedere diversi requisiti di cittadinanza:
- essere un cittadino italiano o dell’Unione Europea;
- essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso;
- essere un cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- essere titolare di protezione internazionale.
Per quanto riguarda i requisiti economici:
- possedere un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
- possedere un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’Estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
- possedere un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
- possedere un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
In merito a questi requisiti, i cittadini dei paesi extracomunitari devono presentare apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana.
Inoltre, nessun componente il nucleo familiare deve possedere:
- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti;
- navi e imbarcazioni da diporto.
Il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare personale (anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo) nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta
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