Rogito, i passaggi successivi dopo averlo fatto



Rogito




Il rogito formalizza il passaggio di proprietà di un immobile dal vecchio proprietario al nuovo e determina quindi l’acquisto, ad esempio di una casa, da parte dell’acquirente (che diventa dunque il proprietario). È un atto obbligatorio che viene redatto dal notaio che deve leggerlo davanti alle parti che dovranno firmarlo. Entro 20 giorni dalla firma, il notaio procede alla sua trascrizione e al deposito nei Registri immobiliari. Si arriva a questa procedura dopo che abbiamo avuto il mutuo prima casa nel caso di un primo acquisto immobiliare.

Contestualmente al rogito avviene il pagamento del saldo e la consegna delle chiavi: è proprio questo il momento in cui l’acquirente diventa il legittimo proprietario dell’immobile.

Dopo il rogito ci sono diversi obblighi a cui il venditore e l’acquirente devono adempiere.

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L’acquirente dopo il rogito deve procedere:

  • al trasferimento della residenza, rivolgendosi all’Ufficio Anagrafe del Comune in cui è sito l’immobile e presentare domanda per il trasferimento della residenza;
  • alla dichiarazione Imu e Tasi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è preso possesso del nuovo immobile, precisando che la prima imposta non è dovuta se l’immobile acquistato costituisce prima casa in cui viene fissata la propria residenza e il luogo di abitazione abituale;
  • alla denuncia Tari, la tassa sui rifiuti, richiedendo il trasferimento dei dati dal Comune dove aveva sede il vecchio immobile;
  • alla comunicazione all’amministratore di condominio (se l’immobile si trova in un condominio) consegnando il foglio di avvenuta stipula che rilascia il notaio una volta concluso il rogito;
  • alla voltura delle utenze di gas ed energie elettriche.

Il venditore, invece, dovrà procedere:

  • alla comunicazione di cessione del fabbricato alla Questura o ai vigili urbani (se non c’è la Questura) entro 48 ore dalla vendita, indicando i dati dell’acquirente;
  • al pagamento delle tasse residue (Imu, Tasi, Tari);
  • alla disdetta delle utenze ai gestori;
  • alla comunicazione all’amministratore di condominio dei dati dell’acquirente così da poter addebitare le spese condominiali (procedendo, eventualmente, al saldo di quelle ancora a suo carico).

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