Un’associazione culturale non ha il divieto di svolgere attività commerciale, purché questa sia secondaria rispetto all’attività istituzionale.
I servizi che può vendere un’ associazione culturale
Nel caso in cui si eserciti anche attività commerciale, l’associazione sarà tenuta ad aprire la partita IVA poiché i ricavi ottenuti da tale attività, sono tassati.
L’associazione culturale sarà tenuta anche alla redazione delle scritture contabili e alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tutti questi obblighi non sono dovuti a quelle associazioni culturali che perseguano solo un fine istituzionale e non commerciale.
Sono ritenute attività commerciali le seguenti:
- cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;
- erogazione di servizi essenziali (acqua, fognatura e depurazione, elettricità, gas, vapore);
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- gestione di spacci aziendali, di mense e di servizi di somministrazione di pasti;
- deposito e trasporto di merci, di persone, organizzazione di viaggi, soggiorni e svolgimento di prestazioni alberghiere o di alloggio, di servizi portuali o aeroportuali;
- svolgimento di servizi di telecomunicazione e radiodiffusione;
- sponsorizzazione di eventi.
Non sono considerate commerciali, invece, le prestazioni di servizi, effettuate senza fine di lucro, conformi alle finalità istituzionali dell’ente stabilite nello statuto dell’associazione.
Non sono redditi tassabili quelli che derivano da:
- fondi raccolti durante eventi e manifestazioni;
- contributi pubblici a fondo perduto o proventi che costituiscono corrispettivi per convenzioni con un ente pubblico;
- cessione di pubblicazioni, se effettuata prevalentemente nei confronti dei propri associati;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi (diverse da quelle considerate commerciali), effettuate secondo gli scopi istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici e svolte nei confronti di iscritti e associati;
- prestazioni di servizi conformi ai fini istituzionali dell’associazione, remunerate in misura non eccedente alla copertura dei costi ed organizzate in modo non professionale;
- quote e contributi corrisposti dai soci o dai partecipanti.
Sono esenti da tassazione anche le attività svolte marginalmente, rispetto a quelle istituzionali come le iniziative occasionali di solidarietà o quelle che implicano la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni e manifestazioni.
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