La tassa di soggiorno è un tributo locale che sono tenuti a pagare coloro che soggiornano o pernottano in una struttura ricettiva (albergo, bed and breakfast) e che viene stabilita dall’Ente comunale sulla base di diversi parametri:
- Comune in cui si trova la struttura ricettiva
- tipologia di struttura
- periodo in cui si soggiorna
Non sono tenuti a pagare la tassa di soggiorno:
- i residenti
- i bambini con età inferiore a 12 anni
- gli universitari fuori sede
- i disabili e accompagnatori
- i malati e i congiunti di chi è ricoverato in strutture sanitarie
- militari e polizia
- autisti di autobus e accompagnatori turistici
Il cliente è tenuto a pagare la tassa di soggiorno al gestore della struttura ricettiva ma è quest’ultimo che deve versarla al Comune.
Cosa succede se il gestore della struttura ricettiva non la paga, la paga parzialmente oppure dichiara il falso?
Succede che rischia una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 euro oltre che di commettere reato di peculato.
Una sentenza del Tribunale di Firenze del 2016 ha stabilito che “l’albergatore che, dopo aver incassato l’imposta di soggiorno, ne omette il versamento all’ente competente, commette il delitto di peculato in quanto egli opera come agente della riscossione, ossia come incaricato di pubblico servizio.”
In particolare, la pena per il reato di peculato è la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi.
Infine, se il gestore della struttura ricettiva ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo di quei soldi e poi li restituisce immediatamente, è punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Se invece il cliente si rifiuta di pagare la tassa di soggiorno, rischia che le sue generalità vengano comunicate dal gestore della struttura ricettiva al Comune (ovviamente questo deve essere espressamente previsto dal regolamento, al fine di non violare la normativa sulla privacy).
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