Cedolare secca casa, quanto si paga di tasse 



Cedolare




I proprietari che danno in locazione il proprio immobile possono optare, sia all’atto della registrazione del contratto sia negli anni successivi (nel caso di affitti pluriennali), per un regime di tassazione alternativo, la cedolare secca.

Con la cedolare secca non è dovuto il pagamento dell’imposta

Con la cedolare secca non è dovuto il pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo per la registrazione ma è dovuto il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali. Inoltre è bene informarsi se con questa tipologia di contratto si può accedere al bonus affitti 2021.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è in genere del 21% sul canone di locazione annuo stabilito tra le parti.




Tuttavia si può prevedere un’ aliquota del 10% nel caso di contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (vale a dire i comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e i comuni confinanti con gli stessi, nonché gli altri comuni capoluogo di provincia e i comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe).

Se si opta per la cedolare secca, il proprietario rinuncia alla possibilità di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione (anche se è previsto nel contratto) per tutta la durata dell’opzione.

Le scadenze e le modalità di pagamento (acconto e saldo) della cedolare secca sono le stesse dell’Irpef.

Per quanto riguarda l’acconto, per il 2021 è pari al 100% (e non più al 95%) dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

In generale, l’acconto non si paga nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca (poiché manca la base imponibile di riferimento).

Comunque il pagamento dell’acconto va effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro
  • in due rate, se l’importo è superiore a 257,52 euro (la prima, pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto, entro il 30 giugno e il restante 60% entro il 30 novembre)

Il saldo va versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.


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