Il fermo amministrativo è una forma di riscossione coattiva, introdotta dal D.P.R. n. 602/1973, che viene applicata sui beni mobili registrati, vale a dire mezzi di tutti i tipi. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, il fermo amministrativo può interessare l’automobile, la moto, lo scooter, le macchine agricole, i pullman e i camion.
A seguito del fermo amministrativo
A seguito del fermo amministrativo, il proprietario non potrà disporre del mezzo fino a che non paga il proprio debito. Infatti il fermo amministrativo di un automobile è la conseguenza del mancato pagamento di tasse, tributi o multe.
Quando un soggetto ha un debito con l’Erario e non lo paga, diventa destinatario di una cartella esattoriale che potrà pagare entro due mesi dalla data di notifica del pagamento.
Tuttavia, se non paga, l’Agenzia delle Entrate procede contro di lui ma, prima di farlo, avvisa il debitore del provvedimento amministrativo a suo carico. Il contribuente può mettersi in regola entro un mese ma se non procede al pagamento della cartella esattoriale, l’esattore può procedere al fermo amministrativo del mezzo.
Entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, il contribuente può far cancellare il fermo amministrativo se dimostra che il mezzo è necessario per lo svolgimento della propria attività lavorativa.
Provare che il mezzo è strumentale
In particolare dovrà provare che il mezzo è strumentale rispetto all’esercizio di impresa o della propria professione e che dunque sia rilevante nello svolgimento dell’attività.
Qualora, però, circoli comunque con il mezzo sottoposto a fermo amministrativo, è prevista una sanzione che va una sanzione che va da 1988 a 7953 euro, oltre a sanzioni accessorie come la revoca della patente (se si tratta di un mezzo di trasporto) e la confisca del mezzo.
Si può verificare se il proprio veicolo è sottoposto a fermo amministrativo, richiedendo la visura della targa presso un ufficio PRA, una delegazione ACI oppure online.
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