L’associazione culturale è un’associazione senza scopo di lucro che persegue uno scopo di interesse collettivo e che utilizza le proprie risorse finanziarie per scopi culturali, di insegnamento e educativi.
Cosa può svolgere un’associazione
Un’associazione culturale può svolgere e promuovere attività culturali, come l’istruzione, la ricerca, la conservazione, la tutela, la valorizzazione di patrimoni artistici, storici, linguistici, enogastronomici, naturalistici e così via.
Per quanto un’associazione culturale sia un ente senza scopo di lucro in cui ci sia il divieto di distribuzione, diretta o indiretta, di utili, ciò non toglie che si possano assumere dei dipendenti.
Infatti, un qualsiasi ente senza scopo di lucro può sempre assumere terzi non associati o collaborare con loro nello svolgimento dell’attività associativa.
I contratti di lavoro
Se si tratta di lavoratori con partita Iva, questi dovranno emettere fatture a carico dell’associazione; per gli altri lavoratori bisognerà iniziare un rapporto di collaborazione o lavoro, tramite uno di questi contratti:
- contratto di lavoro subordinato;
- contratto a progetto o parasubordinato;
- rapporto di lavoro occasionale, vale a dire quello esercitato in modo non continuativo e non abituale, che non può durare più di 30 giorni in un anno solare.
Se il lavoratore percepiscono compensi maggiori di 5000 euro annui, dovrà iscriversi alla gestione separata dell’INPS.
- Voucher per lavoro accessorio, l’associazione potrà utilizzare questa possibilità per un limite di 5000 euro annui pagati a ciascun lavoratore.
In ogni caso, la legge stabilisce un tetto massimo per gli importi erogabili ai dipendenti perché altrimenti si potrebbe presumere che si stia trattando di distribuzione indiretta di utili. In particolare si considera indiretta distribuzione di utili quando vengono corrisposti salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le stesse qualifiche.
I corrispettivi da erogare al lavoratore dovranno essere invece proporzionati:
- all’impegno del lavoratore
- al numero di ore effettivamente svolte
- alla difficoltà e alla responsabilità dell’impiego.
Commenta per primo