Scontrino, si può evitare di farlo?



Scontrino




Lo scontrino fiscale è un documento che deve essere rilasciato dai commercianti a coloro che acquistano un bene o usufruiscono di un servizio, sostenendone un costo. Dal 2017, con la novità dello scontrino digitale, i commercianti e gli artigiani che hanno deciso di eseguire la memorizzazione elettronica dei corrispettivi giornalieri e la loro trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, possono evitare di emettere lo scontrino fiscale cartaceo. Va ricordato che dal 1 gennaio 2020 andrà in vigore lo scontrino elettronico.

Dal 1 gennaio lo scontrino elettronico

Tuttavia, sono comunque tenuti ad emettere lo scontrino fiscale, qualora i clienti lo richiedano o comunque a rilasciare un documento commerciale che possa costituire la garanzia per i beni e servizi offerti al cliente.

Ad ogni modo, ci sono altri soggetti esonerati dall’obbligo di emettere lo scontrino fiscale:




  • coloro che esercitano il commercio di beni di valore ridotto (palloncini, caldarroste e così via) senza attrezzature (ad eccezione di quelli che operano nei mercati rionali);
  • i venditori ambulanti di cartoline e souvenirs e di alimenti e bevande in forma itinerante;
  • le autoscuole (per le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente);
  • gli spazzacamini, ciabattini, ombrellai, arrotini itineranti e coloro che effettuano servizi di rammendatura, ricamo, impagliatura, nonché riparazione di sedie, biciclette, calzature (solo se senza collaboratori o dipendenti).

Sono escluse dall’obbligo dello scontrino fiscale le vendite:

  • di tabacchi;
  • di carburanti e lubrificanti;
  • di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri (anche usati, esclusi quelli di antiquariato);
  • per mezzo di apparecchi automatici che funzionano a gettone o moneta;
  • relative a scommesse e ai concorsi pronostici riservati allo Stato;
  • relative all’utilizzo di dormitori pubblici e di servizi igienico-sanitari pubblici;
  • relative al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli in cui l’esercente effettua attività di trasporto;
  • di parcheggi di veicoli (se il pagamento avviene per mezzo di apparecchiature che funzionano a monete, gettoni, tessere, biglietti o per mezzo di schede magnetiche e simili, a prescindere che sia presente il personale addetto).

Sono esonerate anche le prestazioni:

  • di traghetto rese con barche a remi e dai gondolieri della laguna di Venezia;
  • di trasporto per mezzo di un taxi.


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