Nuovo decreto, come fare per accedere

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp
Nuovo decreto

Tabella dei Contenuti

Il nuovo Decreto Sostegni bis, approvato in Consiglio dei ministri il 20 maggio 2021, contiene nuovi contributi a fondo perduto per i lavoratori che abbiano subìto delle perdite a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Il contributo può avere un importo variabile

Il contributo può avere un importo da un minimo di mille euro a un massimo di 150 mila euro e si baserà su un nuovo confronto tra i periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020- 31 marzo 2021, per determinare il calo del fatturato.

Coloro che già avevano richiesto i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni, potranno ricevere automaticamente i contributi previsti dal Decreto Sostegni bis, senza fare un’ulteriore domanda.

L’importo sarà uguale a quello erogato (nel caso in cui si abbia diritto ad un importo maggiore, bisognerà fare una nuova richiesta).

I soggetti che avevano inoltrato la richiesta ma hanno restituito o percepito indebitamente il sostegno, non avranno automaticamente la nuova erogazione.

Come fare per accedere agli aiuti previsti dal nuovo decreto?

Bisognerà presentare domanda all’Agenzia delle Entrate e lo si potrà fare in maniera telematica oppure l’interessato potrà avvalersi di un intermediario fiscale (come un commercialista).

L’importante è farlo entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

A questo proposito, non resta che attendere disposizioni in merito alle modalità e i termini di trasmissione, che verranno comunicate dall’Agenzia delle Entrate.

Intanto, ecco i requisiti per inoltrare la propria istanza:

  • possedere una Partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis;
  • aver ottenuto ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
  • aver subìto un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30% nel confronto tra i periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Potrebbe interessarti