Reddito di cittadinanza, quali sono i requisiti richiesti

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Reddito di cittadinanza

Tabella dei Contenuti

Per poter richiedere il reddito di cittadinanza bisogna possedere diversi requisiti di cittadinanza:

  • essere un cittadino italiano o dell’Unione Europea;
  • essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso;
  • essere un cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • essere titolare di protezione internazionale.

Per quanto riguarda i requisiti economici:

  • possedere un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
  • possedere un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’Estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
  • possedere un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
  • possedere un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

In merito a questi requisiti, i cittadini dei paesi extracomunitari devono presentare apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana.

Inoltre, nessun componente il nucleo familiare deve possedere:

  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti;
  • navi e imbarcazioni da diporto.

Il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare personale (anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo) nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta

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